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Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

36966
Stato 33 occorrenze

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Provvedimenti

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Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi

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Provvedimenti della CONSOB

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Provvedimenti ingiuntivi e crisi

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4. I provvedimenti di cancellazione dall'albo speciale e quelli previsti dal comma 1 sono comunicati agli interessati e al Ministero di grazia e

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Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari

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Provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari

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3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della CONSOB sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri

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Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di gestione

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Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari

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4. I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere adottati dal Presidente della CONSOB o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o

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3. I provvedimenti previsti dal camma 2 sono comunicati dall'autorità che li ha adottati all'autorità competente dello Stato comunitario in cui

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2. La Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

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termini di trasmissione; b) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti; c) i termini

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3. In caso di necessità e urgenza, la CONSOB adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società

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2. L'autorità di vigilanza che procede può adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorità, compresa l'imposizione del divieto di

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1. In sede di prima applicazione i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale da emanarsi ai sensi del presente decreto sono adottati entro

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relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla CONSOB a cura del cancelliere.

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2. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia, adotta i provvedimenti idonei a consentire la tempestiva chiusura della liquidazione, anche

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da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.

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reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

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delle disposizioni dell'articolo 101, comma 1, ovvero del regolamento emanato o dei provvedimenti interdittivi adottati a norma dei commi 2 e 3, lettere

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ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti

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) la società non ottempera ai provvedimenti indicati nel comma 1.

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4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto nonché i

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3. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati, sentita la Banca d'Italia, per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli

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in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con

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della sollecitazione all'investimento, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere a) o b).

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Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.

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3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono adottati dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli

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1. Chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni degli articoli 94, comma 1, e 96 ovvero dei provvedimenti

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provvedimenti previsti dal presente comma possono essere assunti anche successivamente alla morte dell'agente di cambio, su proposta della CONSOB o del

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2. Sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto: a

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